EBA欧洲银行-EBA-GL-2015-16-GLs-on-simplified-obligations-IT_14页_297kb
报告摘要
Sommario dei Orientamenti ABE/GL/2015/16
1. Conformità e obblighi di comunicazione
I presenti orientamenti sono emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e riguardano l'applicazione degli obblighi amplificati previsti nell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione devono comunicare all'ABE entro il 16.12.2015 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti, o indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora non venga inviata alcuna comunicazione, l'ABE ritiene che le autorità non siano conformi. Le comunicazioni devono essere inviate via e-mail con il modulo disponibile sul sito web dell'ABE e il riferimento "EBA/GL/2015/16".
2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Oggetto
I orientamenti specificano i criteri per valutare l'impatto del dissesto e della liquidazione di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni del funding. L'obiettivo è stabilire se agli enti in questione debbano essere applicati obblighi amplificati.
Ambito di applicazione
I criteri sono applicabili a tutti gli enti che rientrano nell'ambito della direttiva 2014/59/UE. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono valutare gli enti in modo singolo o categorizzato ("bucketing") in base a parametri simili. L'approccio categorizzato è utile quando enti presentano caratteristiche simili in termini di dimensione, interconnessione o attività.
Definizioni
I termini definiti nella direttiva sono utilizzati con lo stesso significato nei presenti orientamenti. Vengono fornite definizioni specifiche nell'allegato 1, che comprende vari indicatori finanziari. In caso di mancanza di dati, le autorità possono utilizzare variabili proxy, purché spiegate e correlate alle definizioni originali.
3. Attuazione
Data di applicazione
I presenti orientamenti si applicano a partire dal 17.12.2015.
4. Requisiti riguardanti i criteri per valutare l'applicazione degli obblighi amplificati
Principi generali
I criteri di valutazione non vengono ponderati, ma le autorità possono applicare una ponderazione se ritenuta opportuna. La valutazione deve considerare tutti i criteri prima di emettere una decisione positiva sull'applicabilità degli obblighi amplificati.
Elementi di valutazione per i vari criteri
4.1 Dimensione
Le autorità devono valutare:
- Totale attivo
- Totale attivo/PIL dello Stato membro
- Totale passivo
Per le imprese di investimento, è inoltre necessario valutare:
- Totale delle provvigioni e commissioni attive
4.2 Interconnessione
Le autorità devono valutare:
- Passività verso altri enti finanziari
- Attività verso altri enti finanziari
- Titoli di debito in essere
4.3 Ambito e complessità delle attività
Le autorità devono valutare:
- Valore dei derivati OTC (nozionale)
- Passività intergiurisdizionali
- Crediti intergiurisdizionali
- Depositi e totale dei depositi protetti
4.4 Profilo di rischio
Le autorità devono considerare le valutazioni dei rischi effettuate ai sensi degli articoli 97 e 107 della direttiva 2013/36/UE e ulteriormente specificate negli orientamenti SREP.
4.5 Status giuridico
Le autorità devono valutare:
- Le attività regolamentari autorizzate all'ente
- L'uso di modelli avanzati per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, rischio di mercato e rischio operativo
4.6 Natura dell'attività
Le autorità devono valutare:
- Il modello di business, la sostenibilità economica e la sostenibilità della strategia dell'ente
- La posizione dell'ente nelle giurisdizioni in cui opera, espressa in termini di funzioni essenziali e linee di business principali
4.7 Struttura azionaria
Le autorità devono valutare:
- Il grado di concentrazione o di dispersione dell'azionariato
- L'impatto della struttura azionaria sulla disponibilità di azioni di risanamento
4.8 Forma giuridica
Le autorità devono valutare:
- La struttura dell'ente e il grado di interconnessione tra le entità del gruppo
- La forma giuridica dell'ente (es. società per azioni, società a responsabilità limitata)
4.9 Appartenenza a un sistema di tutela istituzionale
Le autorità devono valutare:
- La funzione dell'ente all'interno del sistema
- L'ammontare del fondo di garanzia relativo ai fondi complessivi dell'ente
5. Indicatori facoltativi (Allegato 2)
- Totale arrivato
- Totale esposizione al momento del default (EAD)
- Totale attivo/PIL dello Stato membro
- Totale EAD/PIL dello Stato membro
- Totale attività ponderate per il rischio (RWA)
- Totale client money
- Totale client assets
- Totale provvigioni e commissioni attive
- Capitalizzazione di mercato
- Valore delle attività in custodia
- Prestiti al settore privato in favore di soggetti nazionali
- Prestiti al settore privato in favore di soggetti di una regione specifica
- Prestazioni di servizi di pagamento, compensazione e regolamento
- Punteggio SREP (compresso)
- Punteggio SREP assegnati alle valutazioni patrimoniale, di liquidità, governance e controlli interni
- Ripartizione geografica delle attività
- Quota di mercato per linea di business e giurisdizione
6. Considerazioni finali
- I presenti orientamenti non precludono la valutazione della possibilità di risoluzione dell'ente ai sensi dell'articolo 32 della direttiva.
- Gli enti designati come G-SII o O-SII, o classificati nella categoria 1 in base agli orientamenti SREP, sono soggetti ad obblighi non amplificati.
- La valutazione deve essere condotta caso per caso o in base a criteri di categorizzazione.
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