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报告摘要
Sommario degli Orientamenti congiunti JC/GL/2014/01
Core Content
Questi orientamenti congiunti, emanati nel dicembre 2014, mirano a promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza tra le autorità competenti in materia di conglomerati finanziari. Sono basati sui "regolamenti AEV" (Regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010) e si applicano alle imprese che costituiscono un conglomerato finanziario ai sensi della direttiva 2002/87/CE. Gli obiettivi principali sono:
- Migliorare la cooperazione transfrontaliera e intersettoriale tra le autorità competenti.
- Rafforzare il coordinamento tra le autorità di vigilanza nazionali e quelle di paesi terzi.
- Garantire un’efficace vigilanza supplementare attraverso una mappatura completa, un dialogo strutturato e un sistema di scambio di informazioni uniforme.
- Sviluppare un piano di emergenza e procedure decisionali condivise.
Main Points
1. Status giuridico
- Gli orientamenti sono emessi in conformità con l'articolo 16 e l'articolo 56, primo comma, dei regolamenti AEV.
- Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti e a comunicare lo stato di conformità entro il 23 febbraio 2015.
- Le notifiche devono essere inviate a
compliance@eba.europa.eu,ficodguidelines.compliance@eiopa.europa.eu, ecompliance.ficod@esma.europa.eu.
2. Obblighi di comunicazione
- Le autorità competenti devono comunicare se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti.
- In mancanza di notifica, saranno considerate non conformi.
- La comunicazione deve avvenire tramite canali sicuri, in particolare piattaforme web sicure.
3. Mappatura del conglomerato finanziario
- Il coordinatore deve collaborare con le altre autorità competenti per identificare le imprese che costituiscono un conglomerato finanziario.
- La mappatura deve tenere conto del rischio intersettoriale, delle partecipazioni e della struttura del conglomerato.
- Deve essere aggiornata regolarmente, almeno una volta all'anno.
- Il modello di mappatura è riportato nell’allegato 1.
4. Struttura della cooperazione
- Il coordinatore può decidere di aggiungere argomenti specifici all’agenda del collegio settoriale per migliorare il coordinamento.
- Le autorità competenti devono informare il coordinatore prima di comunicare direttamente con le imprese del conglomerato.
- In situazioni eccezionali, la comunicazione deve essere avvisata in anticipo.
5. Accordi di coordinamento
- Gli accordi scritti tra il coordinatore e le autorità competenti devono includere procedure per lo scambio di informazioni, in particolare in situazioni di emergenza.
- Gli accordi devono essere adattati in base alla natura, alle dimensioni e alla complessità del conglomerato finanziario.
- In caso di imprese significative in paesi terzi, il coordinatore deve coinvolgere le autorità di vigilanza estere.
6. Scambio di informazioni
- L’ambito dello scambio di informazioni deve comprendere tutte le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza.
- Le informazioni devono essere condivise in modo tempestivo e coordinato.
- Deve essere evitata la duplicazione delle segnalazioni e utilizzato il sistema segnaletico esistente.
7. Valutazione della situazione finanziaria
- Il coordinatore deve valutare il profilo di rischio complessivo del conglomerato finanziario.
- Le valutazioni devono considerare le vulnerabilità, le carenze e le metodologie di gestione del rischio.
- Il coordinatore deve integrare le valutazioni delle autorità competenti rilevanti.
8. Valutazione delle politiche di adeguatezza patrimoniale
- Le politiche di adeguatezza patrimoniale devono essere riviste a livello di gruppo.
- Non devono comportare duplicazioni nei calcoli.
- Il coordinatore deve consultare le autorità competenti per valutare l’esclusione di un’impresa dal calcolo.
9. Valutazione della concentrazione dei rischi
- Le autorità competenti devono monitorare le concentrazioni dei rischi per identificare potenziali effetti di contagio e conflitti di interesse.
- Deve essere condivisa informazione su esposizioni al rischio, sistemi di reportistica e limiti dei sottogruppi.
10. Valutazione delle operazioni intragruppo
- Le operazioni intragruppo devono essere valutate per identificare effetti di contagio e elusione delle norme.
- Deve essere stabilita una soglia di segnalazione per le operazioni intragruppo.
11. Valutazione dei meccanismi di controllo interno
- Le autorità competenti devono fornire informazioni sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio.
- Il coordinatore deve coordinarsi con le autorità competenti per valutare la conformità.
12. Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza
- Le attività di vigilanza devono essere integrate nel piano di azione coordinato del collegio settoriale.
- Il coordinatore deve organizzare riunioni annuali del collegio.
- In assenza di un argomento specifico, il coordinatore deve invitare altre autorità competenti a partecipare.
13. Piano di emergenza
- I piani di emergenza devono essere condivisi con tutte le autorità competenti interessate.
- Deve essere incluso il contatto di tali autorità.
- Il coordinatore è responsabile del mantenimento in efficienza del piano.
14. Processi decisionali
- I processi decisionali sono suddivisi in quattro categorie: consulazione, accordo, riesame delle esenzioni e coordinamento delle misure di esecuzione.
- Le procedure di consulazione richiedono una chiara esposizione dell’oggetto, della proposta e del periodo minimo di due settimane.
- Le autorità competenti che non rispondono entro il termine non sollevano obiezioni.
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