EBA欧洲银行-Guidelines-on-complaint-procedures-under-PSD2-28EBA-GL-2017-1329_IT_8页_154kb
报告摘要
Riassunto degli Orientamenti EBA/GL/2017/13
1. Conformità e obblighi di comunicazione
- Status giuridico: Gli orientamenti sono emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti e gli enti finanziari sono tenuti a conformarsi agli stessi, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.
- Obblighi di comunicazione: Le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il 05/02/2018 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti. In caso di mancata comunicazione, saranno considerate non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate via modulo disponibile sul sito web dell'ABE a compliance@eba.europa.eu, con il riferimento "EBA/GL/2017/13", da una persona autorizzata. Ogni variazione dello status di conformità deve essere comunicata.
2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
- Oggetto: I presenti orientamenti riguardano l'obbligo dell'ABE di formulare orientamenti in base all'articolo 100, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/2366.
- Ambito di applicazione: Si applicano agli esposti presentati dalle parti interessate, tra cui utenti di servizi di pagamento e prestatori di servizi di pagamento, in merito a presunte violazioni della direttiva (UE) 2015/2366.
- Destinatari: Sono rivolti alle autorità competenti designate dagli Stati membri per garantire e monitorare l'osservanza della direttiva (UE) 2015/2366.
- Definizioni: I termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno lo stesso significato di quelli definiti nella direttiva (UE) 2015/2366, a meno che non siano specificatamente diversi.
3. Attuazione
- Data di applicazione: I presenti orientamenti entrano in vigore il 13 gennaio 2018.
4. Orientamenti sulle procedure di gestione degli esposti
Orientamento 1: Canali per la presentazione degli esposti
- Le autorità competenti devono garantire almeno due canali diversi per la presentazione degli esposti.
- Almeno uno dei canali deve essere digitale e accessibile online, come ad esempio un modulo web o un indirizzo email.
Orientamento 2: Informazioni da richiedere agli esponenti
- Le autorità competenti devono richiedere agli esponenti informazioni, tra cui:
- Identità e recapiti dell'esponente;
- Se l'esponente è una persona fisica o giuridica;
- Se è un utente di servizi di pagamento;
- Identità del/i prestatore/i di servizi di pagamento coinvolto/i;
- Descrizione della situazione che ha dato origine all'esposto.
- Devono registrare le informazioni fornite e fornire agli esponenti gli strumenti necessari per allegare documenti giustificativi, come contratti, corrispondenza e dati del conto di pagamento.
Orientamento 3: Risposta agli esponenti
- Le autorità competenti devono rispondere agli esponenti in modo tempestivo e fornire:
- Conferma della ricezione dell'esposto;
- Informazioni sulla competenza dell'autorità;
- Dettagli su eventuali trasmissioni a altre autorità o organismi;
- Informazioni sui tempi e sulla forma delle ulteriori attività con l'esponente.
- La risposta deve essere trasmessa agli esponenti per evitare ritardi.
Orientamento 4: Analisi aggregata degli esposti
- Le autorità competenti devono disporre di una procedura per l'analisi aggregata degli esposti, al fine di:
- Identificare il numero totale di esposti ricevuti;
- Rilevare le tipologie di esponenti più comuni;
- Determinare i prestatori di servizi di pagamento più frequentemente coinvolto/i;
- Analizzare le questioni e le disposizioni della direttiva oggetto dei maggiori esposti;
- Identificare i servizi di pagamento più soggetti a contestazioni;
- Valutare le misure adottate per garantire l'osservanza della direttiva.
- Gli esposti presentati dallo stesso esponente, relativi allo stesso prestatore e con la stessa descrizione della situazione, devono essere trattati come un unico esposto per l'analisi aggregata.
Orientamento 5: Formalizzazione delle procedure
- Le autorità competenti devono formalizzare le proprie procedure di gestione degli esposti, definendo:
- Le modalità per la ricezione degli esposti;
- La governance interna della procedura.
Orientamento 6: Informazioni al pubblico
- Le autorità competenti devono pubblicare informazioni chiare e aggiornate sulle proprie procedure di gestione degli esposti, tra cui:
- Obiettivo e ambito di applicazione;
- Canali di presentazione e modalità di accesso;
- Informazioni richieste agli esponenti;
- Fasi e scadenze delle procedure;
- Competenza generale dell'autorità;
- Misure a disposizione per garantire l'osservanza della direttiva.
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