EBA欧洲银行-Guidelines-on-STS-criteria-for-non-ABCP-securitisation-_COR_IT_28页_391kb
报告摘要
Sommario degli Orientamenti sui criteri STS per cartolarizzazioni non ABCP
1. Conformità e obblighi di informativa
- Status giuridico: Gli orientamenti sono emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti e a notificare la loro conformità all'ABE entro una data specifica.
- Obblighi di notifica: Le autorità competenti devono notificare all'ABE se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti. In mancanza di notifica, saranno considerate non conformi. Le notifiche devono essere inviate tramite modulo disponibile sul sito web dell'ABE.
- Divulgazione: Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE.
2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
- Oggetto: Gli orientamenti specificano i criteri di semplicità, standardizzazione e trasparenza per le cartolarizzazioni non ABCP, in base agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2017/2402.
- Ambito di applicazione: Si applicano ai criteri di semplicità, standardizzazione e trasparenza delle cartolarizzazioni non ABCP.
- Destinatari: Sono destinati alle autorità competenti e ad altri destinatari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402.
3. Attuazione
- Data di applicazione: I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 15 maggio 2019.
4. Criteri relativi alla semplicità
4.1 Vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici
- Deve essere garantita la vendita effettiva o il trasferimento con effetti giuridici simili, con garanzie e dichiarazioni appropriate.
- Deve essere valutato il rischio di revocatoria (clawback) e il rischio di ricaratterizzazione.
- Il parere legale deve essere fornito da un consulente esterno e reso accessibile agli investitori e alle autorità competenti.
4.2 Criteri di ammissibilità per le esposizioni sottostanti, gestione attiva del portafoglio
- La gestione attiva del portafoglio deve essere interpretata come gestione volta a migliorare la performance o a ottenere benefici finanziari.
- Le seguenti attività non rientrano nella gestione attiva:
- Sostituzione o riacquisto di esposizioni violanti dichiarazioni o garanzie;
- Sostituzione o riacquisto di esposizioni in contesti di controversie o indagini;
- Ricostituzione di esposizioni in stato di default;
- Acquisizione di nuove esposizioni durante il periodo di lancio;
- Riacquisto in base a opzioni di cleanup call;
- Riacquisto di esposizioni in stato di default per facilitare il recupero.
- I criteri di ammissibilità devono essere chiari e determinabili da un'autorità giudiziaria.
4.3 Omogeneità, obblighi delle esposizioni sottostanti, flussi di pagamento periodici, nessun valore mobiliare
- Le esposizioni sottostanti devono essere omogenee e di natura analoga.
- Le esposizioni sottostanti devono rispettare i parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli applicati alle esposizioni analoghe.
- Le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione devono essere divulgate e spiegate.
- I parametri di sottoscrizione devono essere applicati anche ai prestiti su immobili residenziali, con riferimento al reddito del mutuatario.
- Le informazioni d'interesse devono essere quelle rilevanti per valutare il merito di credito e ridurre il rischio di frode.
- Deve essere applicata una valutazione approfondita del merito di credito del mutuatario, anche in relazione a paesi terzi, in base alle direttive 2008/48/CE e 2014/17/CE.
4.4 Esperienza del Cedente o del prestatore originario
- Deve essere verificata l'esperienza professionale del Cedente o del prestatore originario nella creazione di esposizioni di natura analoga.
- Le condizioni per dimostrare l'esperienza sono:
- Almeno cinque anni di attività nella creazione di esposizioni analoghe;
- Almeno due membri dell'organo di amministrazione con cinque anni di esperienza professionale;
- Gli alto dirigenti con responsabilità di gestione devono avere esperienza professionale di almeno cinque anni.
- L'esperienza deve essere divulgata in modo dettagliato per consentire agli investitori di adempiere agli obblighi di trasparenza.
5. Criteri relativi a esposizioni in stato di default e deterioramento della creditworthiness
- Le esposizioni in stato di default devono essere interpretate in base al regolamento (UE) 575/2013.
- Esposizioni verso debitori o garanti con affidabilità creditizia deteriorata sono escluse.
- Il divieto di selezione delle esposizioni verso debitori o garanti con affidabilità creditizia deteriorata si applica anche in caso di ristrutturazione del debito.
- Le informazioni sulla creditworthiness devono provenire da fonti affidabili, come registri del credito o informazioni pubblicamente disponibili.
6. Conclusioni
- Gli orientamenti mirano a garantire semplicità, standardizzazione e trasparenza nella cartolarizzazione non ABCP.
- La conformità deve essere documentata e divulgata.
- Le procedure di valutazione e gestione del rischio sono centrali per la conformità agli obblighi di trasparenza e di conformità STS.
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