EBA欧洲银行-Guidelines-on-disclosure-requirements-under-Part-Eight-of-Regulation-575-2013-28EBA-GL-2016-1129_IT_113页_2mb
报告摘要
Riepilogo degli Orientamenti EBA/GL/2016/11
1. Conformità e Obblighi di Comunicazione
- I presenti orientamenti sono emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- Le autorità competenti e gli enti finanziari devono conformarsi agli orientamenti, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.
- Le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il 04/10/2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti. In caso di mancata comunicazione, saranno considerate non conformi.
- Ogni variazione dello status di conformità deve essere comunicata all'ABE.
- Le comunicazioni devono essere pubblicate sul sito web dell'ABE.
2. Oggetto, Ambito d'Applicazione e Definizioni
- Gli orientamenti specificano gli obblighi di informativa previsti nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
- Si applicano agli enti che sono tenuti a conformarsi ad alcuni o tutti gli obblighi di informativa della parte otto del CRR, come previsto dagli articoli 6, 10 e 13.
- Gli enti che soddisfano i seguenti criteri sono considerati soggetti all'applicazione degli orientamenti:
- Identificati come G-SII (Global Systemically Important Institutions) in base al regolamento delegato (UE) n. 1222/2014;
- Identificati come O-SII (Other Systemically Important Institutions) in base agli orientamenti 2014/10 dell'ABE.
- Gli orientamenti non si applicano agli enti non menzionati nei paragrafi 7, 8 o 9, ma possono essere applicati volontariamente.
3. Attuazione
3.1 Data di Applicazione
- I presenti orientamenti si applicano a partire dal 31 dicembre 2017.
3.2 Modifiche
- I titoli V, paragrafo 18, e VII degli orientamenti 2014/14 dell'ABE sono modificati a decorrere dal 31 dicembre 2017.
4. Orientamenti sugli Obblighi di Informativa
4.1 Obblighi di Informativa, Indicazioni e Schemi
- I presenti orientamenti non sostituiscono gli obblighi di informativa applicabili.
- Forniscono specifiche su informazioni richieste in determinati articoli della parte otto del CRR.
- Le indicazioni non escludono l'obbligo di conformarsi ai requisiti non menzionati.
- Le informazioni qualitative e quantitative possono essere presentate in tabelle fisse o flessibili, con un formato flessibile per le tabelle.
- Gli enti possono eliminare righe/colonne non rilevanti, ma devono mantenere la numerazione e fornire commenti descrittivi per le informazioni quantitative.
- Per le tabelle che richiedono dati per il periodo corrente e precedente, il periodo precedente si riferisce agli ultimi dati pubblicati in base alla frequenza.
- Le informazioni quantitative aggiuntive devono essere conformi alle specifiche indicate nella parte 4.2.
- Le informazioni non possono essere limitate da eventuali prescrizioni più severe delle autorità nazionali.
4.2 Requisiti Generali di Informativa
Sezione A - Principi dell'Informativa
- Le informazioni devono essere chiare, significative, coerenti nel tempo e comparabili tra enti.
- Deve essere fornito un indice tabellare per indicare dove si trovano le informazioni richieste.
- Le informazioni devono evidenziare i rischi più rilevanti e come vengono gestiti.
- Devono essere accompagnate da riferimenti alle voci dello stato patrimoniale o del conto economico.
Sezione B - Informazioni Non Rilevanti, Esclusive o Riservate
- Gli enti devono fare riferimento alle indicazioni degli orientamenti 2014/14 dell'ABE riguardo alla rilevanza, esclusività e riservatezza delle informazioni.
- Le informazioni non rilevanti non devono essere pubblicate se non necessarie.
Sezione C - Verifica delle Informative
- Gli enti devono adottare una politica di verifica delle informazioni, almeno equivalente a quella delle informazioni di bilancio.
- L'organo di amministrazione e l'alta dirigenza devono attestare la conformità delle informazioni pubblicate.
- Gli enti devono assicurare che le informazioni fornite in rinvio siano equivalenti e obbligatorie.
Sezione D - Sede delle Informative e Rinvio ad Altri Mezzi
- Le informazioni devono essere pubblicate in un unico mezzo e in una sola sede, se possibile.
- Gli enti devono garantire che i rinvii a documenti esterni siano chiari e che le informazioni siano equivalenti.
- L'archivio delle informazioni deve essere accessibile per un periodo congruo, non inferiore a quello definito dalla legislazione nazionale.
Sezione E - Tempistica e Frequenza delle Informative
- Le informazioni devono essere pubblicate insieme ai documenti di bilancio, ma non necessariamente lo stesso giorno.
- Le date di pubblicazione devono essere ragionevolmente vicine.
- Gli enti che soddisfano determinati indicatori (come dimensione, importanza economica, ecc.) devono valutare la necessità di pubblicare informazioni con frequenza maggiore (trimestrale o semestrale).
- Le informazioni che devono essere pubblicate con frequenza maggiore includono:
- Informazioni sui fondi propri e sui coefficienti rilevanti (come il CET1 e il Tier 1);
- Informazioni sui rischi ponderati e sui requisiti di capitale;
- Informazioni sul coefficiente di leva finanziaria;
- Informazioni sulle esposizioni al rischio e sui modelli interni;
- Informazioni su elementi suscettibili di cambiamenti rapidi.
5. Conclusione
- I presenti orientamenti mirano a garantire una comunicazione trasparente e coerente degli obblighi di informativa stabiliti nella parte otto del CRR.
- Forniscono linee guida per la presentazione e la frequenza delle informazioni, in particolare per enti di grande rilevanza.
- L'ABE invita le autorità competenti e gli enti finanziari a conformarsi agli orientamenti e a integrarli nelle proprie prassi.
- Gli enti devono assicurarsi che le informazioni siano chiare, comparabili, coerenti nel tempo, e sottoposte a un livello di verifica adeguato.
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