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报告摘要
Riepilogo sui Orientamenti ABE/GL/2019/01
1. Conformità e obblighi di informativa
- I presenti orientamenti sono emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- Le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il 1° luglio 2019 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti; in caso di mancata conformità, devono indicare le ragioni.
- Le notifiche devono essere inviate tramite modulo specifico a compliance@eba.europa.eu, con riferimento «EBA/GL/2018/xx».
- Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE.
- Ogni variazione dello status di conformità deve essere comunicata all'ABE.
2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
2.1 Oggetto
- I presenti orientamenti specificano i tipi di esposizioni da associare a rischi elevati, al di fuori di quelle menzionate nell'articolo 128, paragrafo 2, del CRR.
- Definiscono i concetti di «investimenti in venture capital» e «investimenti in private equity».
2.2 Ambito di applicazione
- Si applicano a tutti i tipi di esposizioni che soddisfano i criteri stabiliti.
- Gli investimenti in venture capital e private equity sono inclusi nel quadro di riferimento.
2.3 Destinatari
- Le autorità competenti e gli enti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e 4, paragrafo 1, del CRR.
2.4 Definizioni
- I termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno lo stesso significato di quelli nel CRR, a meno che non siano diversamente definiti.
3. Attuazione
3.1 Data di applicazione
- I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° luglio 2019.
4. Orientamenti ABE in materia di esposizioni a rischio elevato
4.1 Investimenti in venture capital e private equity
- Gli investimenti in venture capital devono soddisfare entrambi i seguenti criteri:
- Rientrare in una delle seguenti categorie: esposizioni non debitorie non quote in borsa con credito residuale subordinato, esposizioni debitorie o altri titoli con sostanza economica analoga, non quotati in borsa.
- Essere detenuti per finanziare imprese di nuova costituzione, come lo sviluppo di prodotti e la ricerca.
- Gli investimenti in private equity devono soddisfare:
- Rientrare in una delle seguenti categorie: esposizioni non debitorie non quote in borsa con credito residuale subordinato, esposizioni debitorie o altri titoli con sostanza economica analoga, non quotati in borsa.
- Essere detenuti per generare profitti mediante leveraged buyout, offerte pubbliche iniziali, vendita della partecipazione azionaria o altre operazioni di sostanza economica analoga.
- Gli investimenti in imprese che comportano un rapporto d'affari strategico non sono considerati private equity, ma comunque rientrano nella categoria delle esposizioni a rischio elevato.
4.2 Altri tipi di esposizioni a rischio elevato
- Le esposizioni associate a rischi particolarmente elevati comprendono:
- Finanziamenti di investimenti speculativi in attività non immobiliari, con rischio di perdita elevato a causa di insufficiente liquidità o volatilità non mitigata.
- Esposizioni verso entità create ad hoc per finanziare attività non immobiliari, con una fonte primaria di rimborso basata sul reddito generato.
- Alcune condizioni per la classificazione come esposizioni a rischio elevato:
- Ponderazione del rischio del 150% per tutte le esposizioni debitorie verso lo stesso emittente.
- Valutazione del merito di credito esterna o interna che indica un elevato rischio di perdita.
4.3 Obblighi di notifica
- Gli enti devono notificare alle autorità nazionali e all'ABE ogni esposizione associata a rischio elevato, diversa da quelle indicate nei paragrafi 5 e 6.
- La notifica deve includere una breve descrizione delle caratteristiche principali dell'esposizione.
5. Documenti di accompagnamento
5.1 Analisi costi-benefici/valutazione d'impatto
- L'analisi fornisce un quadro generale dei risultati in merito all'individualizzazione dei rischi elevati e alle opzioni considerate.
- Lo scenario di base è definito in base alle norme e prassi vigenti, nonché alle prassi degli enti.
- L'articolo 128, paragrafo 3, del CRR non prevede tipi specifici di esposizioni, quindi gli orientamenti devono fornire una guida dettagliata per la classificazione.
5.2 Opzioni considerate
- Esclusione di certe classi di esposizioni: Le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali, entità pubbliche e PMI sono state valutate, ma non escluse, a causa del loro potenziale rientrare nel quadro di riferimento.
- Inclusione di aspetti relativi alla governance: Non è stata adottata, per evitare di rendere gli orientamenti troppo specifici.
- Introduzione di un elenco di criteri: Non è stata adottata, a causa della difficoltà di calibrazione e della potenziale variazione tra istituti finanziari.
5.3 Pareri del Banking Stakeholder Group (BSG)
- Il BSG ha accolto con favore l'idea di contribuire alla consulazione.
- Ha espresso preoccupazioni per la tempistica degli orientamenti, sottolineando la necessità di un adattamento al quadro rivisto di Basilea III e al CRR2.
- Ha sostenuto l'esclusione dei finanziamenti di immobili a fini speculativi dagli orientamenti, a causa della previsione di modifiche in Basilea III.
- Ha chiesto che le definizioni di «private equity» e «venture capital» siano conformi a quelle di Basilea III.
- Ha riconosciuto l'utilità del meccanismo di notifica, pur segnalando alcune critiche.
6. Riscontri sulla consulazione pubblica
- La consulazione pubblica ha avuto un periodo di tre mesi, conclusosi il 17 luglio 2018.
- Sono state ricevute 13 risposte, 11 delle quali pubblicate.
- Le osservazioni sono state integrate nei presenti orientamenti, con modifiche alle sezioni 4.2 e alla definizione di «private equity» e «venture capital».
- L'ABE ha deciso di mantenere il meccanismo di notifica, pur riconoscendo le critiche formulate.
7. Conclusione
- I presenti orientamenti mirano a garantire la convergenza delle prassi degli enti e delle autorità di vigilanza.
- Forniscono una base per la classificazione delle esposizioni associate a rischi elevati, con un focus su venture capital, private equity e altre esposizioni a rischio particolare.
- Rappresentano un passo transitorio verso le future revisioni normative, come Basilea III e CRR2.
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