EBA欧洲银行-Revised-Guidelines-on-SREP-28EBA-GL-2018-0329_IT_82页_1mb
报告摘要
Riassunto dei Documenti ABE/GL/2018/03
1. Obblighi di conformità e di comunicazione
- Status giuridico: I documenti ABE/GL/2018/03 sono emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti e gli enti finanziari devono conformarsi agli orientamenti.
- Comunicazioni: Le autorità competenti devono notificare all'ABE se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti. La notifica deve essere inviata tramite modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «ABE/GL/2018/03». Se non vengono ricevute comunicazioni entro il 01.04.2019, l'ABE considera le autorità non conformi.
- Variazioni di conformità: Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere comunicata all'ABE.
- Pubblicazione: Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito web dell'ABE.
2. Oggetto e ambito di applicazione
- Oggetto: I documenti modificano gli Orientamenti ABE/GL/2014/13 del 19 dicembre 2014, aggiungendo specifiche relative alle prove di stress di vigilanza.
- Ambito di applicazione: I nuovi orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- Riferimenti normativi: I documenti si basano sul regolamento (UE) n. 575/2013, sulla direttiva 2013/36/UE e sulla direttiva 2014/59/UE.
3. Modifiche agli Orientamenti SREP
3.1 Definizioni aggiuntive e modificate
- Punteggio SREP complessivo: Definito come indicatore sintetico della valutazione prudenziale su capitale, liquidità e raccolta.
- Punteggio di rischio: Indica la probabilità che un rischio abbia un impatto prudenziale rilevante sull'ente, considerata la gestione dei rischi e i controlli, ma prima dell'uso delle risorse di capitale o liquidità.
- Punteggio di sostabilità economica (viability): Indica il rischio per la sostenibilità economica dell'ente derivante da singoli elementi dello SREP.
- Pillar 2 Guidance (P2G): Rappresenta il livello e la qualità dei fondi propri al di sopra del requisito patrimoniale complessivo (OCR).
- Requisiti di secondo pilastro (P2R): Riferiti all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.
3.2 Punteggi e valutazioni
- Punteggi per i rischi: Utilizzati per valutare l'impatto prudenziale dei rischi, con livelli da 1 a 4.
- Metodologie di aggregazione: Le autorità competenti potranno introdurre metodologie per aggregare i punteggi dei singoli rischi.
- Punteggi granulari: Possono essere introdotti per scopi interni, purché siano coerenti con il sistema di punteggio complessivo.
3.3 Valutazione del rischio intrinseco e della gestione dei rischi
- Le autorità competenti devono valutare il rischio intrinseco e la gestione dei rischi, con un punteggio intermedio e finale o un punteggio aggregato.
- La gestione e i controlli possono influenzare la valutazione del rischio intrinseco.
3.4 Punteggio complessivo SREP
- Il punteggio complessivo SREP deve riflettere la sostenibilità economica complessiva dell'ente e l'eventuale rischio di dissesto.
- Serve per decidere l'applicazione di misure di intervento precoce e per la pianificazione delle risorse di vigilanza.
4. Valutazione della governance e del sistema dei controlli interni
4.1 Considerazioni generali
- Le autorità competenti devono valutare se i sistemi di governance interna siano adeguati e commisurati al profilo di rischio, al modello imprenditoriale, alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'ente.
- Devono identificare il grado di conformità con i requisiti dell'Unione Europea e valutare i rischi derivanti da sistemi di governance insufficienti.
4.2 Assetto generale della governance interna
- L'ente deve dimostrare di possedere una struttura organizzativa solida e trasparente con responsabilità chiare.
- Deve garantire una strategia di business e di rischio, una gestione dei rischi efficace, e una politica di remunerazione conforme ai principi stabiliti.
4.3 Organizzazione e funzionamento dell'organo di amministrazione
- L'organo di amministrazione deve garantire la diversità dei membri, l'efficacia della sua interazione con la gestione, e un adeguato impegno di tempo.
- Deve rispettare la limitazione del numero di incarichi di amministratore in istituti significativi.
- Devono essere attuate prassi e procedure di governance interna appropriate per l'organo e i suoi comitati.
4.4 Cultura societaria e del rischio
- Deve essere adeguata, trasparente e coerente con la propensione al rischio dell'ente.
- L'ente deve creare un ambiente di discussione efficace e promuovere una serie di opinioni, inclusi membri indipendenti nei comitati.
- Devono essere attuati processi e procedure per il whistleblowing e per la gestione dei conflitti di interesse.
4.5 Politiche e prassi di remunerazione
- Deve essere coerente con le strategie aziendali, la cultura e i valori dell'ente, e non incoraggiare l'eccessiva assunzione di rischio.
- La remunerazione variabile non deve essere erogata tramite strumenti che aggirino i requisiti normativi.
- Deve essere basata sui risultati e rispettare i requisiti di differimento, trattene, pagamento in strumenti finanziari, malus e clawback.
4.6 Sistema dei controlli interni
- Deve comprendere politiche scritte e procedure di controllo interno, una separazione delle funzioni, e un accesso adeguato alle informazioni.
- Deve garantire un processo formale per il follow-up delle raccomandazioni di audit.
- Deve includere un sistema per l'approvazione di nuovi prodotti (NPAP) con un ruolo chiaramente definito per le funzioni indipendenti di gestione dei rischi e di conformità.
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