EBA欧洲银行-Final-GL-on-disclosure-of-non-performing-and-forborne-exposures_COR_IT_39页_1mb
报告摘要
Riepilogo degli Orientamenti ABE/GL/2018/10
1. Conformità e obblighi di comunicazione
- Status giuridico: Gli orientamenti sono emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità e gli istituti finanziari competenti devono conformarsi agli orientamenti e integrarli nelle proprie prassi di vigilanza.
- Obblighi di comunicazione: Le autorità competenti devono notificare all'ABE entro una data specifica se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti. In caso di mancata notifica, si ritiene che non siano conformi.
- Formato delle notifiche: Le notifiche devono essere inviate tramite modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo
compliance@eba.europa.eucon riferimento «ABE/GL/2018/10». Deve essere inviata da una persona autorizzata. - Variazioni di conformità: Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere comunicata all'ABE.
2. Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni
Oggetto
- I presenti orientamenti specificano il contenuto e i formati uniformi delle informazioni relative alle esposizioni deteriorate, esposizioni oggetto di misure di concessione, e attività pignorate.
Ambito d'applicazione
- Si applicano agli enti creditizi soggetti a uno o più obblighi di informativa previsti nella parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
- Si applicano alle esposizioni che soddisfano le definizioni di «deteriorata» e «con misure di concessione» contenute nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Principio di proporzionalità
- Applicato in base alla significatività dell'ente creditizio e al livello delle esposizioni deteriorate.
- Alcune tabelle si applicano a tutti gli enti creditizi, altre solo a quelli con incidenza lorda dei crediti deteriorati ≥ 5%.
Destinatari
- Destinati alle autorità competenti (articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti creditizi come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, del CRR.
Definizioni principali
- Incidenza lorda dei crediti deteriorati: Rapporto tra il valore contabile lordo dei crediti deteriorati e il valore contabile lordo totale dei crediti.
- Esposizioni deteriorate: Definite nell'allegato V, parte 2, punto 213, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
- Esposizioni in stato di default: Classificate ai sensi dell'articolo 178 del CRR.
- Esposizioni oggetto di misure di concessione: Definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
- Esposizioni impaired: Definite nell'allegato V, parte 2, punto 215, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
- Significatività: Determinata in base a criteri specifici, tra cui:
- Essere uno dei tre maggiori enti creditizi dello Stato membro d'origine;
- Avere attività consolidate superiori a 30 miliardi di EUR;
- Avere una media quadriennale delle attività superiori al 20% del PIL dello Stato membro d'origine;
- Avere esposizioni consolidate superiori a 200 miliardi di EUR o equivalente in valuta estera;
- Essere identificati come enti a rilevanza sistematica (G-SII o O-SII).
3. Frequenza dell'informativa
- Tabelle 1, 3, 4, 9: Pubblicazione semestrale o annuale in base alla significatività e al livello di incidenza lorda dei crediti deteriorati.
- Semestrale per gli enti G-SII e O-SII con incidenza lorda ≥ 5%.
- Annuale per tutti gli altri enti creditizi.
- Tabelle 2, 5, 6, 7, 8, 10: Pubblicazione annuale per enti significativi con incidenza lorda ≥ 5%.
- Gli enti devono iniziare a pubblicare queste tabelle se hanno raggiunto o superato la soglia del 5% in due trimestri consecutivi negli ultimi quattro.
- Possono interrompere la pubblicazione se la soglia è stata superata in tre trimestri consecutivi.
4. Attuazione
Data d'applicazione
- Gli orientamenti si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2019.
Modifiche
- Sostituiscono le tabelle 14 e 15 degli Orientamenti ABE/GL/2016/11.
- Gli enti che precedentemente pubblicavano tabelle 12 e 13 possono adempiere agli obblighi degli orientamenti attuali pubblicando le tabelle 5 e 6 con frequenza semestrale, oppure continuare a utilizzare le tabelle 12 e 13 del 2016 per le informazioni relative alle esposizioni in stato di default.
5. Tabelle specifiche
Allegato I – Tabelle per l'informativa: misure di concessione
- Tabella 1: Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione.
- Contenuto: Valore contabile lordo, rettifiche di valore, garanzie reali e finanziarie.
- Frequenza: Semestrale o annuale.
- Formato: Fisso.
- Descrizione: Gli enti devono spiegare le determinanti delle variazioni significative degli importi.
Tabella 2: Qualità delle misure di concessione.
- Contenuto: Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione.
- Frequenza: Annuale.
- Formato: Fisso.
- Descrizione: Gli enti devono spiegare le determinanti delle variazioni significative degli importi.
Allegato II – Tabelle per l'informativa: esposizioni deteriorate
-
Tabella 3: Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scadenza.
- Contenuto: Disaggregazione per scadenza e stato di default.
- Frequenza: Semestrale o annuale.
- Formato: Fisso.
- Descrizione: Gli enti devono spiegare le determinanti delle variazioni significative degli importi e calcolare l'incidenza lorda dei crediti deteriorati.
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Tabella 4: Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti.
- Contenuto: Disaggregazione per portafoglio e classe di esposizione, comprese le rettifiche di valore, le variazioni del fair value e le garanzie ricevute.
- Frequenza: Semestrale o annuale.
- Formato: Fisso.
- Descrizione: Gli enti devono spiegare le determinanti delle variazioni significative degli importi.
6. Disaggregazione della controparte
- Gli enti devono applicare la disaggregazione della controparte come definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
- La classificazione per settore, paese di residenza e codice NACE deve basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.
- Le esposizioni congiunte devono essere classificate in base al debitore principale.
7. Definizioni aggiuntive
- PMI (Piccole e Medie Imprese): Definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
- Esposizioni non scadute o scadute da ≤ 30 giorni: Sottocategoria delle esposizioni non deteriorate.
- Esposizioni scadute da > 30 giorni e ≤ 90 giorni: Sottocategoria delle esposizioni non deteriorate, comprese quelle scadute da > 90 giorni ma non rilevanti.
- Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da ≤ 90 giorni: Esposizioni deteriorate identificate in base a criteri specifici.
8. Conformità generale
- Gli enti devono adottare formati e contenuti uniformi per le tabelle di informativa.
- Le informazioni devono essere pubblicate in base al principio di proporzionalità e alle soglie definite.
- Le notifiche devono essere pubblicate sul sito web dell'ABE in conformità all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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