EBA欧洲银行-Guidelines-on-uniform-disclosure-of-IFRS-9-transitional-arrangements_IT_8页_293kb
报告摘要
Sommario del documento EBA/GL/2018/01
Core Content
Il documento EBA/GL/2018/01 fornisce orientamenti per la preparazione e la comunicazione di informazioni uniformi in base all'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), con l'obiettivo di attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 e di analoghe perdite attese su crediti sui fondi propri degli enti finanziari. Gli orientamenti sono rivolti alle autorità competenti e agli enti finanziari, e sono vincolanti per coloro che scelgono di applicare le disposizioni transitorie del CRR.
Main Points
1. Conformità e Obblighi di Comunicazione
- Il documento è emesso in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
- Le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il 16 marzo 2018 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti.
- In caso di mancata comunicazione, si ritiene che le autorità non siano conformi.
- Le comunicazioni devono essere inviate tramite modulo disponibile sul sito web dell'ABE, con riferimento "EBA/GL/2018/01".
2. Ambito di Applicazione
- Gli orientamenti si applicano agli enti menzionati nell'articolo 473 bis, paragrafo 1, del CRR.
- Gli enti devono essere soggetti, del tutto o in parte, agli obblighi di informativa della parte otto del CRR.
- Si applicano durante il periodo transitorio indicato nell'articolo 473 bis, paragrafo 6, del CRR.
3. Destinatari
- Destinati alle autorità competenti (articolo 4, paragrafo 2, punti i) e ii) del regolamento (UE) n. 1093/2010).
- Destinati agli istituti finanziari (articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento).
4. Definizioni
- I termini utilizzati nel CRR mantengono lo stesso significato nei presenti orientamenti, a meno che non siano specificatamente riscritti.
- Il termine "analoghe perdite attese su crediti" si riferisce ai modelli per le perdite attese su crediti adottati in base alla procedura dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
5. Data di Applicazione
- I presenti orientamenti si applicano a partire dal 20 novembre 2018 fino alla fine del periodo transitorio indicato nell'articolo 473 bis, paragrafo 6, del CRR.
6. Formato
- Gli enti che applicano le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 devono utilizzare un modello quantitativo fisso.
- Gli enti che non applicano tali disposizioni possono utilizzare un modello flessibile per le osservazioni.
- I dati devono essere pubblicati con la frequenza prevista dagli articoli 25, 26 e 27 del documento EBA/GL/2014/14, modificati dal documento EBA/GL/2016/11.
7. Descrizione di accompagnamento
- Gli enti che applicano le disposizioni transitorie devono fornire una descrizione di accompagnamento del modello quantitativo.
- La descrizione deve spiegare gli elementi principali delle disposizioni transitorie adottate, nonché eventuali modifiche all'applicazione di tali opzioni.
- Gli enti devono chiarire come le modifiche delle misurazioni prudenziali incluse nel modello seguano l'applicazione delle disposizioni transitorie.
Modello Quantitativo
Struttura del modello
Il modello quantitativo include i seguenti elementi:
| Riga | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Capitale primario di classe 1 (CET1) |
| 2 | CET1 come se non fossero applicate le disposizioni transitorie |
| 3 | Capitale di classe 1 |
| 4 | Capitale di classe 1 come se non fossero applicate le disposizioni transitorie |
| 5 | Capitale totale |
| 6 | Capitale totale come se non fossero applicate le disposizioni transitorie |
| 7 | Totale delle attività ponderate per il rischio |
| 8 | Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero applicate le disposizioni transitorie |
| 9 | Coefficiente di capitale CET1 |
| 10 | Coefficiente di capitale CET1 come se non fossero applicate le disposizioni transitorie |
| 11 | Coefficiente di capitale di classe 1 |
| 12 | Coefficiente di capitale di classe 1 come se non fossero applicate le disposizioni transitorie |
| 13 | Coefficiente di capitale totale |
| 14 | Coefficiente di capitale totale come se non fossero applicate le disposizioni transitorie |
| 15 | Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria |
| 16 | Coefficiente di leva finanziaria |
| 17 | Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero applicate le disposizioni transitorie |
Periodi di segnalazione
- I periodi di segnalazione T, T-1, T-2, T-3 e T-4 sono definiti come trimestri.
- Gli enti devono pubblicare i dati corrispondenti a tali periodi.
- Gli enti che pubblicano su base trimestrale devono fornire dati per T, T-1, T-2, T-3 e T-4.
- Gli enti che pubblicano su base semestrale devono fornire dati per T, T-2 e T-4.
- Gli enti che pubblicano su base annuale devono fornire dati per T e T-4.
Conclusione
Il documento EBA/GL/2018/01 fornisce un modello standardizzato per la comunicazione delle informazioni sui fondi propri e sui coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria, durante il periodo transitorio introdotto dall'IFRS 9. Gli enti finanziari devono rispettare gli obblighi di conformità, pubblicare i dati in base al modello specificato e fornire una descrizione dettagliata per spiegare le scelte effettuate e gli effetti delle disposizioni transitorie.
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