EBA欧洲银行-EBA-GL-2016-02-Guidelines-on-cooperation-agreements-between-DGSs_IT_19页_393kb
报告摘要
Sommario degli Orientamenti EBA/GL/2016/02
1. Conformità e obblighi di comunicazione
- Status giuridico: Gli orientamenti sono emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Le autorità competenti e gli enti finanziari devono conformarsi agli orientamenti.
- Obblighi di comunicazione: Le autorità competenti devono comunicare all'EBAM entro il 08/08/2016 se sono conformi o se intendono conformarsi. In caso di mancata comunicazione, saranno considerate non conformi.
- Modulo di comunicazione: Deve essere inviato al
compliance@eba.europa.eucon il riferimento "EBA/GL/2016/02" da persone autorizzate. Ogni variazione dello status di conformità deve essere segnalata.
2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
- Oggetto: Gli orientamenti specificano gli obiettivi e il contenuto minimo degli accordi di cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e, quando appropriato, tra le autorità designate.
- Obiettivi: Garantire un approccio comune e coerente per la cooperazione tra SGD, contribuendo a rafforzare il sistema europeo degli SGD nazionali.
- Definizioni chiave:
- SGD dello Stato membro di origine: Sistema di garanzia dei depositi in cui un ente creditizio membro è stato autorizzato.
- SGD dello Stato membro ospitante: Sistema di garanzia dei depositi nel Paese in cui l'ente creditizio membro ha una succursale.
- Ente creditizio membro: Ente creditizio affiliato a un SGD.
- SGD pertinenti: SGD che soddisfano una delle condizioni specificate.
- Posizione unitaria del cliente: File con dati del depositante necessari per il rimborso.
3. Attuazione
- Data di applicazione: Le autorità competenti devono attuare gli orientamenti entro il 08/12/2016.
4. Obiettivi e approccio generale negli accordi di cooperazione
- Obiettivi principali:
- Agevolare la collaborazione tra SGD.
- Specificare in anticipo aspetti del rimborso, trasferimenti di contributi e prestiti tra SGD, per evitare di doverli concordare in situazioni di stress.
- Approccio generale:
- Gli SGD devono rispettare l'accordo quadro multilaterale.
- Gli accordi bilaterali o multilaterali devono integrare l'accordo quadro, senza contraddizioni.
- Gli accordi devono includere le condizioni minime richieste dagli orientamenti.
5. Elementi fondamentali minimi degli accordi di cooperazione
5.1 Modalità di rimborso dei depositanti presso le succursali
- Notifica di indisponibilità dei depositi: Gli SGD devono specificare il contenuto e le procedure per la notifica.
- Scambio di informazioni: L'SGD dello Stato membro di origine deve inviare informazioni necessarie per il rimborso entro due giorni lavorativi.
- Anticipo dei fondi: L'SGD ospitante deve fornire i fondi necessari entro il giorno in cui l'importo rimborsabile è disponibile ai depositanti.
- Tempistica di anticipo: I fondi anticipati devono essere restituiti entro i giorni lavorativi successivi alla finalizzazione del rimborso.
- Comunicazione ai depositanti: L'SGD ospitante comunica ai depositanti la determinazione dell'indisponibilità e il rimborso.
- Valute utilizzate: L'importo rimborsabile deve essere espresso nella valuta stabilita dall'SGD di origine. In alcuni casi, la valuta dello Stato ospitante può essere utilizzata come opzione principale.
- Gestione della corrispondenza: L'SGD ospitante gestisce la comunicazione con i depositanti. La lingua utilizzata deve corrispondere a quella ufficiale dello Stato ospitante, ma le parti possono comunicare in altre lingue se necessario.
- Rimborsi dei costi: Gli SGD devono specificare i costi ammissibili, inclusi quelli relativi alla comunicazione, all'infrastruttura, alla traduzione, alla raccolta di informazioni e alle operazioni.
- Diritto alla revisione contabile: Le parti possono concordare un reciproco diritto di revisione contabile delle attività dell'altro SGD, in qualsiasi momento.
- Trattamento dei ritardi: Gli SGD devono sostenere i costi derivanti da ritardi nell'invio di informazioni e fondi. Se il ritardo è imputabile allo SGD ospitante, questi dovrà sostenere i costi conseguenti.
- Responsabilità: L'SGD ospitante non è responsabile degli atti compiuti in base alle istruzioni dell'SGD di origine.
5.2 Modalità per il trasferimento dei contributi e scambio di informazioni tra SGD
- Scambio di informazioni: Gli SGD devono garantire un efficace scambio di informazioni, rispettando i requisiti di riservatezza e protezione dei dati.
- Trasferimento dei contributi: Gli SGD devono specificare le modalità di trasferimento dei contributi, sia transfrontalieri che nazionali, in caso di cambiamento di appartenenza dell'ente creditizio.
6. Conclusione
Gli orientamenti EBA/GL/2016/02 mirano a stabilire un quadro comune e coerente per la cooperazione tra i sistemi di garanzia dei depositi al fine di migliorare la stabilità e l'efficacia del sistema europeo. Gli SGD e le autorità designate devono attuare gli accordi entro il 08/12/2016 e includere gli elementi fondamentali menzionati, garantendo la conformità, la trasparenza e la protezione dei dati dei depositanti.
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