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报告摘要
Sommario delle Raccomandazioni ABE/REC/2017/01
Core Content
Le raccomandazioni ABE/REC/2017/01 sono un aggiornamento delle raccomandazioni ABE/REC/2015/01, relative all'equivalenza dei regimi di riservatezza, emanate in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Queste raccomandazioni mirano a definire la conformità delle autorità competenti e degli enti finanziari con i principi stabiliti dall'ABE, riguardanti la gestione e la protezione delle informazioni riservate.
Obblighi di Comunicazione
- Conformità e obblighi di comunicazione: Le autorità competenti sono tenute a conformarsi alle raccomandazioni e a comunicare al ABE entro il 07.08.2017 se sono conformi o se intendono conformarsi. In caso di mancata comunicazione, sono considerate non conformi.
- Formato e destinatari della comunicazione: Le comunicazioni devono essere inviate tramite modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu, con il riferimento "EBA/REC/2017/01", da persona autorizzata. Ogni variazione dello status di conformità deve essere comunicata.
Destinatari
Le raccomandazioni sono rivolte alle autorità competenti definite nell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010. Queste autorità sono responsabili della vigilanza finanziaria e devono integrare le raccomandazioni nella propria pratica di vigilanza.
Data di Applicazione
Le raccomandazioni si applicano a partire dal 12 gennaio 2017.
Modifiche alle Raccomandazioni ABE/REC/2015/01
Le seguenti autorità sono state valutate e aggiornate:
1. Australia
-
Autorità australiana di vigilanza prudenziale (APRA):
- Principio 1: Sezione 56, paragrafo 1, della legge sull'Autorità australiana di vigilanza prudenziale del 1998.
- Principio 2: Sezione 56 della legge sull'Autorità australiana di vigilanza prudenziale del 1998.
- Principio 3: Sezione 56, sezione 10A, paragrafo 1, della legge sull'Autorità australiana di vigilanza prudenziale del 1998.
- Principio 4: Articolo 2 del protocollo APRA per il rilascio a terzi di documenti ai fini del mantenimento della riservatezza (febbraio 2013).
- Valutazione complessiva: Equivalente.
-
Banca centrale dell'Australia (RBA):
- Principio 1: Sezione S79A della legge sulla Banca centrale del 1959.
- Principio 2: Sezione S79, A e B, della legge sulla Banca centrale del 1959.
- Principio 3: Sezione S79 della legge sulla Banca centrale del 1959.
- Principio 4: Legge sulla Banca centrale del 1959 (sezione S79, sezione 10A, paragrafo 1) e Istruzioni della RBA per la protezione delle informazioni, la protezione dei documenti e il mantenimento della riservatezza (ottobre 2016, paragrafo 7).
- Valutazione complessiva: Equivalente.
2. Hong Kong
- Autorità sottoposte a valutazione:
- Principio 1: Sezione 120, paragrafi 1-4, dell'ordinanza sulle attività bancarie di Hong Kong.
- Principio 2: Sezione 120, paragrafo 1, lettere a-c, e sezione 120, paragrafo 2.
- Principio 3: Sezione 120, paragrafo 1, e sezione 7, paragrafi 1-2.
- Principio 4: Sezione 120, paragrafo 5.
- Ulteriori informazioni: Sezione 120, paragrafo 6.
- Valutazione complessiva: Equivalente.
3. Giappone
-
Banca del Giappone (BoJ):
- Principio 1: Articolo 29 della legge sulla Banca del Giappone e articolo 100, paragrafo 1, della legge nazionale sul servizio pubblico.
- Principio 2: Articolo 29 della legge sulla Banca del Giappone, articolo 23 della legge sui procuratori legali, articolo 27 della legge sui revisori pubblici abilitati.
- Principio 3: Articolo 1, paragrafo 29, della legge sulla Banca del Giappone, articolo 4 della legge sull'istituzione del ministero delle Finanze, articolo 4 della legge sull'istituzione dell'Agenzia per i servizi finanziari, articoli 22, 23 e 34 della legge sull'assicurazione dei depositi.
- Principio 4: Articolo 63 della legge sulla Banca del Giappone.
- Valutazione complessiva: Equivalente.
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Agenzia per i servizi finanziari del Giappone (JFSA):
- Principio 1: Articolo 100, paragrafo 1, della legge nazionale sul servizio pubblico.
- Principio 2: Articolo 100, paragrafo 1, della legge nazionale sul servizio pubblico.
- Principio 3: Articolo 100, paragrafo 1, della legge nazionale sul servizio pubblico, articolo 4 della legge sull'istituzione dell'Agenzia per i servizi finanziari, capitolo III, articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della politica sulla sicurezza delle informazioni della JFSA.
- Principio 4: Articoli 191, 197 e 223 del codice di procedure civile, articolo 103 e articolo 144 del codice di procedure penale, articolo 97, paragrafi 5 e 6, della legge sul lavoro bancario, articolo 37 della legge sull'assicurazione dei depositi, e legge sull'assistenza internazionale alle indagini.
- Valutazione complessiva: Equivalente.
4. Kosovo
- Banca centrale della Repubblica del Kosovo (BQK-Kosova):
- Principio 1: Articolo 74 e articolo 23, paragrafo 4, della legge n. 03/L-209.
- Principio 2: Articolo 74 e articolo 23, paragrafo 4, della legge n. 03/L-209, articolo 18 e articolo 22 della norma interna in materia di riservatezza.
- Principio 3: Articolo 8, paragrafo 1, articolo 32, paragrafo 4 e articolo 74 della legge n. 03/L-209, articolo 79, paragrafo 1, della legge n. 04/L-093.
- Principio 4: Articolo 32, paragrafo 4, articolo 74, paragrafi 1 e 2, della legge n. 03/L-209, articolo 21 della norma interna in materia di riservatezza, articolo 79, paragrafo 1, e articolo 67 della legge n. 03/L-209.
- Valutazione complessiva: Equivalente.
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